Legge 22 Aprile 1941,
n.633 e successive modifiche
Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo
esercizio
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge
le opere di ingegno di carattere
creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all´architettura, al teatro
e alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di
espressione.
Art. 68
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. [...]
E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Legge 22 Maggio 1993,
n.159
Norme in materia di abusiva
riproduzione di opere librarie e
abrogazione del contributo sulle opere
di pubblico dominio di cui agli art.
177, 178, 179 e all´ultimo comma
dell'art. 172 della legge 22 Aprile
1941, n.633.
Art. 1
1. Chiunque abusivamente riproduce a fini
di lucro con qualsiasi procedimento, la
composizione grafica di opere o parti
di opere letterarie, drammatiche
scientifiche, didattiche e musicali,
che siano protette dalla legge 22
Aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, ovvero, pur non avendo
concorso alla riproduzione ma avendo
conoscenza di essa, pone in commmercio,
detiene per la vendita o introduce a
fini di lucro nel territorio dello
stato le dette riproduzioni, è punito
con una sanzione amministrativa da lire
un milione fino a lire tre milione e,
in casi di particolare gravità con una
sanzione amministrativa fino a lire
dieci milioni.
2. Non è considerata a fini di lucro
l´utilizzazione di riproduzioni di
testi musicali per attività didattica,
di studio e di ricerca, ivi compresi
esercitazioni e saggi per le attività
musicali amatoriali e per quelle svolte
da associazioni e fondazioni senza
scopo di lucro, né l´ utilizzazione per
altre manifestazioni pubbliche di testi
musicali che non siano acquistabili sul
mercato.
La legge 22 Aprile 1941 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni è stata da ultimo modificata dalla legge 18 agosto 2000 n.248.
In particolare è subito operativo il limite di riproduzione del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, per uso personale.
Da tale limite sono escluse le opere rare fuori da i cataloghi editoriali. Pertanto in aggiunta alla domanda di autorizzazione l'utente deve dichiarare di non aver mai fatto riproduzioni della stessa opera o il numro pagine già riprodotte. Per le opere rare fuori dai cataloghi editoriali, l'utente dovrà rilasciare dichiarazione che l'opera non è più nei cataloghi editoriali (a sua conoscenza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia).Le pubblicazioni ufficiali italiane e straniere sono liberamente riproducibili.
Resta salva la discrezionalità dell'Amministrazione di non concedere l'autorizzazione per motivi di tutela od altro.